SCIA in Sanatoria

SCIA in sanatoria (art. 37, D.P.R. 380/2001) Permette di sanare interventi edilizi minori (es. manutenzione straordinaria) senza verifica di doppia conformità. Richiede la conformità alle norme vigenti e prevede una sanzione fissa. Per abusi maggiori si applica l’art. 36 con iter più complesso.

Descrizione

La SCIA in Sanatoria, disciplinata dall’art. 37 del D.P.R. 380/2001, consente la regolarizzazione di interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità rispetto a una SCIA, limitatamente a opere di minore rilevanza, come manutenzioni straordinarie o ristrutturazioni leggere. Le principali caratteristiche sono:

  • Si applica a interventi che avrebbero richiesto la presentazione di una SCIA.
  • Per ottenere la sanatoria, è necessaria la conformità dell’intervento alle normative vigenti al momento della domanda, senza la necessità di verificare la doppia conformità (richiesta invece ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001).
  • Sanzione: importo fisso, indipendentemente dall’entità dell’abuso edilizio.

Esempi di interventi sanabili ai sensi dell’art. 37:

•Opere minori ai sensi della D.G.R. 1663/2022, opere che non richiedono il deposito al Genio Civile.

•Interventi che non necessitano di collaudo statico finale.

•Vani tecnici o tettoie che non comportano un incremento del carico previsto in fondazione superiore al 10% e che non rientrano in interventi di adeguamento sismico.

•Titoli edilizi aventi un collaudo statico conforme allo stato dei luoghi, ma con lievi difformità rispetto al titolo originario.

Interventi esclusi dall’art. 37: Gli interventi più complessi, che richiedono il procedimento di Accertamento di Conformità ai sensi dell’art. 36, che prevede la verifica della doppia conformità e può comportare iter burocratici più complessi e sanzioni penali.

In sintesi, l’art. 37 offre una via semplificata per sanare interventi minori, mentre l’art. 36 riguarda situazioni più complesse.

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